ALLEGATO “B” ALL’ATTO N. 16.284/5158 DI REPERTORIO
ASSOCIAZIONE VILLA ADA BOATING
Regolamento per l’utilizzo del posto barca
1. PREMESSE
- 1.1 Il presente Regolamento è stato redatto della Associazione Villa Ada Boating in aderenza alla Deliberazione della Regione Piemonte n. 235-44361 del 27 marzo 1995, concernente la concessione dello specchio acqueo per la costruzione e manutenzione dei pontili galleggianti per ormeggio natanti.
- 1.2 Ogni Socio è tenuto ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Regolamento, nonchè le applicabili prescrizioni di legge e/o provvedimenti delle Pubbliche Autorità.
- 1.3. Ogni Socio è tenuto, altresì, a far osservare tali norme dai suoi ospiti e dalle persone in genere che, segnalate al Consiglio Direttìvo della Associazione Villa Ada Boating, sono state autorizzate a frequentare e/o utilizzare, a qualsiasi titolo (e quindi anche di locazione), glì ormeggi.
- 1.4 L’Associazione Villa Ada Boating si riserva di modificare il presente Regolamento con l’approvazione, o su richiesta delle Autorità Competenti, in qualsìasi momento, con quelle disposizioni che si rendessero necessarie allo scopo di rendere i pontili di ormeggio più sicuri, funzionali ed efficienti.
2. DEFINIZIONI
- 2.1 “SPECCHIO ACQUEO PER ATTRACCO NATANTI” si intende la porzione di lago in concessione.
- 2.2 “Associazione” – Si intende l’Associazione Villa Ada Boating, con sede in Ghiffa (VB) Via Arcipreturale n. 36.
- 2.3 “Soci” – Si intendono le persone che sono membri della Associazione.
- 2.4 “Utenti” – Si intendono i Soci e le persone che siano state autorizzate a frequentare e/o utilizzare, a qualsiasi titolo, le zone destinate all’ormeggio.
- 2.5 “Direzione” – Si intende il Presidente della Associazione, ovvero la persona (membro del Consiglio Direttivo della Associazione) da quest’ultimo delegato alla direzione dello “specchio acqueo per attracco natanti”.
- 2.6 “Imbarcazioni” – Si intendono tutte le unità di navigazione a qualsiasi categoria appartengano e cioè: imbarcazioni a motore e/o vela, motoscafi, cabinati, derive, natanti in genere, da diporto o da lavoro.
- 2.7 “Ormeggi” – Si intende la infrastruttura galleggiante, ancorata al fondo, del lago.
- 2.8 “Posti Barca” – Si intendono il punto di attracco agli Ormeggi, di cui ogni Socio è assegnatario.
- 2.9 “Regolamento” – Si intende il presente Regolamento per l’utilizzo dei Posti Barca.
3. GESTIONE “SPECCHIO ACQUEO PER ATTRACCO NATANTI”
- 3.1 L’Associazione provvede nell’esclusivo interesse dei Soci, direttamente o anche indirettamente, alla gestione e alla manutenzione, dello specchio acqueo per attracco natanti, nel rispetto delle applicabili norme di Legge, della Convenzione con la Regione, nonchè dei provvedimenti e/o regolamenti emanati dalle Pubbliche Autorità.
- 3.2 L’accesso ai pontili da parte degli Utenti avviene a loro rischio e pericolo. I genitori (o comunque coloro che esercitano la patria potestà) rispondono per gli Utenti che non abbiano compiuto il 18° anno di eta.
- 3.3. L’Associazione provvederà ad assicurare la struttura di ormeggio di proprietà(comunione pro-indiviso) dei Soci, contro i rischi della responsabilità civile verso i terzi.
- 3.4 Tutte le Imbarcazioni che usufruiscono degli Ormeggi devono essere adeguatamente assicurate per la responsabilità civile verso terzi. La polizza dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti della Associazione. La Direzione potrà chiedere l’allontanamento delle Imbarcazioni non in regola con le coperture assicurative.
- 3.5 In caso di danni ai Posti Barca e alle Imbarcazioni è escluso un risarcimento ai Soci e/o Utenti da parte della Associazione.
- 3.6 L’Associazione declina ogni responsabilità per incidenti dì qualsiasi natura che accadessero durante l’uso degli Ormeggi, come anche declina ogni responsabilità riguardante accessori ed oggetti di vario genere lasciati a bordo delle Imbarcazioni.
4. OCCUPAZIONE DEL POSTO BARCA.
- 4.1 Ogni Socio è tenuto ad occupare esclusivamente i1 Posto barca di cui è assegnatario.
- 4.2 Ogni Socio è tenuto a segnalare preventivamente alla Direzione il nominativo e le generalità dell’Utente che occuperà in sua vece, e a qualsiasi titolo, il Posto Barca di cui è assegnatario. II Socio è solidalmente responsabile per i danni arrecati dall’Utente da esso segnalato.
- 4.3 L’individuazione dei Posti Barca e i relativi nominativi dei Soci e/o delle persone autorizzate a frequentare e/o utilizzare gli Ormeggi sono annotati in un apposito registro aggiornato, tenuto dalla Direzione.
5. MANOVRE NELLO SPECCHIO ACQUEO PER ATTRACCO NATANTI
- 5.1 Gli Utenti nell’eseguire le manovre dovranno attenersi scrupolosamente al presente Regolamento ed in particolare:
(a) le imbarcazioni all’ormeggio devono essere in stato di navigabilità tecnico-amministrativa e quindi in regola con le vigenti disposizioni di legge e/o regolamenti, ai fini della sicurezza, della circolazione e dello stazionamento;
(b) la velocità massima di accesso e di evoluzione è di 3 nodi;
(c) la navigazione a vela, nonchè le evoluzioni di unità a motore e windsurf sono proibite;
(d) nello specchio acqueo è vietato l’uso di ancore, salvo casi di forza maggiore;
(e) le Imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. G1i Utenti sono i soli ed unici responsabili e risponderanno dei danni di qualsiasi natura provocati da manovre errate di ormeggio. - 5.2 Le Imbarcazioni non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza potranno essere allontanate dalla zona in concessione, a spese del Socio.
6. SERVIZI E CONDIZIONI
- 6.1 L’Associazione fornisce ai Soci i seguenti servizi:
(a) pulizia banchina e specchio acqueo;
(b) ritiro rifiuti;
(c) illuminazione;
(d) manutenzione pontili;
(e) somministrazione di energia elettrica e acqua.
- 6.2 L ‘Associazione stabilisce i termini e le condizioni per l’utilizzo dei servizi offerti.
7. REGOLE GENERALI PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- 7.1 Gli utenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni durante la permanenza all’ormeggio:
(a) in caso di versamento accidentale di idrocarburi l’Utente deve immediatamente provvedere, a sue spese, alla pulizia delle superfici inquinate e avvertire la Direzione;
(b) gli impianti elettrici devono essere in perfetto stato di isolamento e le Imbarcazioni non possono avers a bordo sostanze esplodenti o comunque pericolose (con l’eccezione del carburanti contenuti nei serbatoi di dotazione);
(c) gli estintori devono essere in quantità previste dalla vigente normativa e perfettamente funzionanti;
(d) in caso di incendio devono essere immediatamente messi in funzione i mezzi più adatti allo spegnimento e occorre provvedere all’immediato allontanamento e isolamento dell’imbarcazione. - 7.2 Nelle immediate vicinanze dei pontili è vietato:
(a) balneare;
(b) pescare;
(c) accendere fuochi all’aperto;
(d) apportare modifiche agli Ormeggi, o comunque montare e/o appoggiare oggetti di qualsiasi genere ai galleggianti;
(e) ostacolare il passaggio sui pontili con attrezzature, sedie o altri oggetti;
(f) svolgere attività commerciali o artigianali, sia a terra che a bordo delle imbarcazioni
(g) consentire il gioco di bambini incustoditi. - 7.3 E’ altresì vietato:
(a) il deposito dì rifiuti (di ogni genere) e di bottiglie fuori dagli appositi contenitori;
(b) lo svuotamento delle acque di sentina, l’uso di WC marini non dotati di impianto di disintegrazione dei rifiuti o non collegati alla rete fognaria, il getto di rifiuti di ogni genere.